giovedì 29 ottobre 2009

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Principi Fondamentali

Inizio a trascrivere un po' per volta gli articoli della Costituzione Italiana. Che sia spunto di riflessione.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia e' una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranita' appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita' e la propria scelta, un'attivita' o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della societa'.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non e' ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

[Nota: La Legge Costituzionale 21 giugno 1967 nr. 1 stabilisce (art. unico): "L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio"].

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parita' con altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

martedì 27 ottobre 2009

Quando i bimbi sono in strada non sanno valutare i pericoli

Dal sito di informazione giuridica: http://www.studiocataldi.it

Sentenza della Cassazione
Quando i bimbi sono in strada
non sanno valutare i pericoli;

gli automobilisti devono fermarsi,
non basta rallentare


"Quando i bambini si trovano sulla carreggiata, occorre considerare che possono avere comportamenti imprevedibili e si comportano come pedoni inesperti. Per questo gli automobilisti debbono prestare particolare prudenza e attenzione. A ricordarlo e' la Corte di Cassazione (IV Sezione penale, sentenza 40587) che ha sottolineato l'obbligo di fermarsi in presenza di minorenni per strada. In mancanza, in caso di incidente, l'automobilista che non ha rispettato le norme di comune prudenza dovra' rispondere del danno. Sulla scorta di tale motivazione la Corte ha confermato una condanna per omicidio colposo nei confronti di un giovane che procedeva alla guida di un autocarro alla velocita' di appena 20 chilometri orari. Pur essendosi reso conto che sul suo percorso marciavano due bambini in bicicletta, il camionista non si era fermato e uno di loro era stato investito ed era morto. Piazza Cavour non ha voluto sentire ragioni neppure sulla richiesta di concessione delle attenuanti. Secondo la Corte i giudici di merito hanno correttamente affermato "la responsabilita' del conducente per omicidio colposo per investimento di un bambino che, giocando a rincorrersi con coetanei su uno stertto marciapiede adiacente alla carreggiata stradale, si sia spostato sulla carreggiata medesima, per non aver tenuto una velocita' adeguata alla situazione di pericolo, costituita dalla presenza dei bambini". In sostanza, si legge nella sentenza, chi era alla guida doveva "rallentare fino a fermarsi, per evitare ogni pericolo di investimento, in quanto si trattava di bambini che non sono in grado di valutare e ovviare ai pericoli inerenti alla circolazione stradale e che compiono normalmente movimenti irregolari, inconsulti e pericolosi e che possono equipararsi a pedoni incerti che tardano a scansarsi". Ricorrendo in Cassazione l'uomo aveva cercato di dimostrare che la sua guida non era stata imprudente ma che, avendo visto i bambini, aveva rallentato la corsa del mezzo. Nel respingere il ricorso Piazza Cavour ha ricordato che "in caso di investimento, esattamente viene affermata la responsabilita' del conducente che non abbia moderato particolarmente la velocita' del veicolo e viene escluso che la condotta del bambino che si sposti incautamente sulla carreggiata possa concretare una concausa" dell'incidente."

(Data: 23/10/2009 17.19.00 - Autore: Roberto Cataldi)