mercoledì 4 gennaio 2012

Cassazione: minore aggredisce compagno durante una partita? I genitori pagano i danni se non lo hanno educato bene

Dal sito d'informazione giuridica www.studiocataldi.it (29/12/2011, autore Luisa Foti):

"Quando un minorenne commette un illecito ne rispondono mamma e papà se il fatto è riconducibile a carenze nell'attività educativa. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione (sentenza n. 26200 depositata il 6 dicembre 2011) che ha richiamato il contenuto dell'art. 2048 c.c..
La responsabilità del genitore in base alla norma sussiste per quegli atti posti in essere dai figli che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi a operare.
Nella specie la Corte di cassazione ha ritenuto responsabili i genitori di un ragazzo che durante una partita di pallone, senza nessun motivo, ha assunto un comportamento aggressivo e violento verso un compagno, provocandogli lesioni personali.
In primo grado il tribunale aveva dichiarato che l'infortunio si era verificato per colpa esclusiva del minore ed aveva rigettato le domande risarcitorie nei confronti dei genitori esercenti la potestà. Il Tribunale aveva escluso in sostanza l'applicabilità dell'art. 2048 c.c. Anche la Corte d'appello perveniva alla stessa conclusione e il caso finiva in Cassazione.
Investita della questione, la terza sezione civile ha ribaltato il verdetto spiegando che "i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. 13.3.2008 n. 7050; Cass. 20.10.2005 n. 20322; cass. 11.8.1997 n. 7459). La norma dell'art. 2048 c.c. è costruita in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti ivi indicati).
In relazione all'interpretazione di tale disciplina, quindi, è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa desumibile dalla norma, offrano non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (e ciò perché si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'eta', al carattere e all'indole del minore (confronta anche Cassazione 14.03.2008 nr. 7050)."

mercoledì 7 settembre 2011

Insegniamo ai nostri figli il rispetto per gli altri

Il titolo va letto come un'esortazione.
I bambini e i ragazzi d'oggi, fra le tante forme di cattiva educazione che devono subire da parte soprattutto dei genitori, vengono anche tirati su senza che venga loro insegnato il rispetto per le altre persone. A mio avviso dovrebbe essere il punto di partenza per qualsiasi altro insegnamento, nonche' la regola che - in caso di infrazione - richiede la punizione piu' severa: chi non viene istruito al rispetto per gli altri diventera' una nullita', pur se con un'intelligenza einsteiniana...
Mi riferisco ai tanti bambini che non vengono adeguatamente istruiti sulla gravita' dell'offendere i propri nonni, del trattare male gli altri durante il gioco, del non rispettare i genitori e gli insegnanti e altre amenita'.
Da queste "perle" scaturiscono poi adulti che sfiorano a gran velocita' passeggini e donne incinte per strada con le loro automobili senza nemmeno scusarsi, che non fanno donazioni di sangue "perche' tanto non serve a loro", che quando (e se) vanno a votare votano il pagliaccio di turno senza il minimo profilo etico... e altre amenita'.

martedì 6 settembre 2011

Su Drupal

"Drupal has a way of making an otherwise intelligent person feel like a complete bumbling idiot"
Kevin Bridges

Mi riconosco completamente in questa affermazione.

venerdì 24 giugno 2011

Come farsi passare il nervosismo...

Oggi mi sono innervosita molto, per ragioni soprattutto legate alla stanchezza fisica. Per non continuare a scaricare sugli altri la mia aggressivita', prima di continuare il lavoro che stavo facendo ho pensato di cercare sul web suggerimenti su come farsi passare il nervoso.
Ne ho trovati diversi, alcuni interessanti altri meno.

Poi mi e' venuta un'idea: consultare il blog di Paolo Attivissimo.
In effetti, allo scopo citato che c'e' di meglio che leggersi un post come questo, commenti compresi?
;-)

lunedì 7 febbraio 2011

Incertezze

Dilemma insoluto:
vergognarsi di se'
o esserne fieri?

Silvia

Amicizia

Ho il cuore gonfio
di affetto fraterno.
Gli abbracci fanno bene,
annullano le paratie
fra un'anima e l'altra
e si fonde qualcosa:
per qualche attimo,
un tutt'uno.

Silvia

mercoledì 1 settembre 2010

"Alunno dislessico è insufficiente in diverse materie? No alla bocciatura che si basi solo sul rendimento senza tenere conto della situazione globale"

Dal sito di informazione giuridica: http://www.studiocataldi.it

"L’alunno affetto da dislessia non puo' essere bocciato anche se ha riportato insufficienze gravi in diverse materie. E' infatti necessario un giudizio globale che tenga conto della complessa situazione dell’alunno. E' questo il principio di diritto enunciato dal Tar Lazio, in particolare dalla terza Sezione Bis, con la sentenza 31203 depositata il 23 agosto scorso. I giudici di legittimita' hanno infatti specificato che il non tenere conto del disturbo di apprendimento del minore determina l’illegittimità del provvedimento che decide sulla bocciatura. Secondo la ricostruzione della vicenda, i genitori dell’alunno dislessico avevano fatto ricorso lamentando il fatto che i professori, nel bocciare il minore, non avevano tenuto conto della complessita' della situazione che l’alunno dislessico viveva quotidianamente, ma si erano limitati solo a considerare il rendimento del minore, emettendo su questo presupposto la bocciatura. Inoltre, in tempi non sospetti, il padre del minore richiedeva l’ausilio di un insegnante di sostegno per colmare deficit dell’apprendimento. Il padre aveva quindi eccepito che i limiti di apprendimento del figlio erano da attribuirsi in parte alle inadempienze dell’istituto che non aveva affiancato al minore un insegnante di sostegno. Su ricorso proposto dal padre dell’alunno bocciato, il Tar ha così ritenuto come illegittima la bocciatura emessa solo sulla base del rendimento e, annullando il provvedimento impugnato dal genitore del minore per “disparità di trattamento”, ha specificato in particolare che "deve potersi esigere dalla consiglio dei docenti di tenere espresso conto, in sede di formulazione del giudizio finale, di tutti gli altri elementi di valutazione imposti dalla legge, diversi (dislessia) da quello prettamente tecnico dell'esito dei risultati tecnici conseguiti. Orbene il Collegio non ravvisa nell'impugnato giudizio e nel suo iter logico, quale emerge dagli atti prodotti in giudizio, la rispondenza a detti principi e finalità. Infatti, per quanto attiene agli altri elementi diversi (dislessia), non è dato individuare nell'atto in esame alcuna autonoma e comparativa valutazione, cosi' come la normativa vigente prescrive. Ed invero il Consiglio dei docenti, nella formulazione del giudizio di non promozione, ha chiaramente omesso di far menzione e di valutare nella sua globalita' la particolare situazione dello alunno (dislessia)"."

(Data: 30/08/2010 10.00.00 - Autore: Luisa Foti)